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Il convivente non puņ essere estromesso dalla abitazione senza congruo preavviso

La Corte di Cassazione (sent. n. 7214 del 21.03.2013, da una parte riconosce che la convivenza non fa instaurare automaticamente in capo al non proprietario un diritto possessorio autonomo (Cass. Civ. n. 847/2001), ma nega che la posizione del convivente può essere equiparata sic et simpliciter alla posizione di un ospite.
Al convivente che goda con il partner iure proprietatis dello stesso bene, deve essere riconosciuto una situazione assimilabile alla “detenzione autonoma” fondata sulla relazione familiare.
Si cita a tal proposito la sentenza n. 9486/2012 la quale, negando la possibilità di usucapire per il convivente, gli riconosce, in ragione di tale sola convivenza, la qualifica di detentore autonomo.
La convivenza determina, sulla casa in cui si svolge la vita comune, un potere di fatto basato su un interesse proprio, di conseguenza l’estromissione violenta o improvvisa legittima le azioni a tutela del possesso.