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Assegno di divorzile: esecutivo il provvedimento di primo grado in pendenza dell'appello

Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 28.08.2012, ha precisato che "mentre il provvedimento di modifica delle condizioni di separazione, previsto dall'art. 710 c.p.c., non è immediatamente esecutivo (ma solo ove in tal senso sia disposto dal giudice ai sensi dell’ art. 741 c.p.c.), l’art. 4, comma 14, legge 1º dicembre 1970, n. 898 dispone invece la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado pronunciata all’esito del giudizio di divorzio".