Diritto di famiglia.

Rapporti patrimoniali e pluralitŕ  di regimi.

Agli artt. 159 e ss. c.c. vengono indicate le disposizioni inerenti i rapporti patrimoniali che scaturiscono dal vincolo matrimoniale. Il codice del ’42 prevedeva che i rapporti patrimoniali tra i coniugi si svolgessero nel regime della separazione dei beni. Con la Riforma del diritto di famiglia del ’75 si è avuta una profonda modifica del vecchio regime; oggi il regime legale è quello della comunione dei beni, ma i coniugi possono scegliere, grazie ad apposite convenzioni, un regime patrimoniale differente (separazione dei beni o comunione convenzionale).

Tra le convenzioni rientra la costituzione di un fondo patrimoniale per il quale vengono richiesti, in ogni caso, requisiti giuridici e di forma indicati dallo stesso legislatore. Un breve ceno merita altresì l’impresa familiare. Si tratta di quell’impresa che viene a costituirsi automaticamente allorquando taluni soggetti, legati tra loro da un vincolo familiare, prestino continuativamente la propria attività lavorativa nell’ambito di una attività di impresa. Stando a quanto stabilito dalle disposizioni di cui all’art. 230 bis c.c., colui che, legato da un vincolo di parentela entro il terzo grado, o affinità entro il secondo, all’imprenditore, presta la propria attività in favore di quest’ultimo, gode di una posizione partecipativa usufruendo così di diritti patrimoniali ed amministrativo-gestori. L’istituto ha carattere residuale e le relative disposizioni di riferimento non trovano applicazione allorquando i rapporti tra i componenti della famiglia siano inquadrabili in un diverso e specifico rapporto negoziale. Il patto di famiglia è quel contratto “con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”. In deroga al divieto dei patti successori, la legge n. 55/06 ha dunque introdotto alcune modifiche nel nostro ordinamento, permettendo così, a chi volesse avvalersene, di far leva sulla possibilità di concludere accordi di successione diretti a garantire il passaggio generazionale della impresa di famiglia, da intendersi tuttavia in senso atecnico e non quale forma di impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis.

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