Diritto di famiglia.

Il matrimonio

Il vocabolo matrimonio designa sia l’atto che lo fa venire ad esistenza, officiato dall’ufficiale dello stato civile, secondo le disposizioni del codice civile, o dal ministro del culto cattolico, secondo le disposizioni presenti in materia, o dai ministri di culto ammessi dallo Stato, sia il rapporto che si instaura tra gli sposi a seguito della celebrazione ed i cui dati essenziali, gli elementi del rapporto stesso, possono essere identificati in quell’insieme di norme che regola ogni fase della relazione matrimoniale.

In quanto negozio di diritto privato, il matrimonio-atto presenta alcune caratteristiche specifiche: si tratta di un atto puro, tipico, formale, personale e non patrimoniale. Se discorriamo invece del matrimonio-rapporto, comunque non definito dalla legge, è possibile far riferimento a quanto indicato nell’art. 1 della legge n. 898/70 – scioglimento del matrimonio – che demanda al giudice l’accertamento del venir meno della “comunione spirituale e materiale tra i coniugi”. Proprio tale dato indica l’essenza stessa della relazione coniugale. Scaturiscono poi dal matrimonio i vincoli di parentela che producono effetti regolati dalla legge, tra i quali, in primo luogo, quelli in materia successoria e l’obbligo alimentare.

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