Diritto di famiglia.

Le forme matrimoniali.

Tralasciando i discorsi inerenti la natura del matrimonio, che possono suscitare interesse in altre circostanze, sembra invece decisamente più calzante il discorso inerente le diverse forme di matrimonio; ne possiamo distinguere due: quello civile disciplinato dalle leggi italiane, e quello concordatario celebrato dinanzi ad un ministro di culto cattolico, regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.

Approfondiamo per un attimo le due forme qui indicate: il c.d. matrimonio concordatario viene regolato dal diritto canonico per quanto attiene la celebrazione ed i requisiti di validità, acquistando poi effetti civili dal momento della celebrazione delle nozze ed a seguito della trascrizione nei registri dello stato civile. La fase attinente il rapporto è invece interamente disciplinata dal diritto statale. Nel caso in cui non si provveda alla trascrizione dell’atto, o lo stesso non sia trascrivibile, il matrimonio non avrà alcuna rilevanza per il diritto civile e sarà regolato esclusivamente dal Codex Iuris Canonici; conseguentemente sarà considerato dal mondo del diritto civile alla stregua di una convivenza more uxorio. Il matrimonio acattolico non viene invece considerato come una diversa forma di matrimonio, bensì un diverso modo di celebrazione. Nel matrimonio acattolico, celebrato dinanzi ai ministri di culto diversi da quello cattolico, sia l’atto che il rapporto sono regolati dal codice civile ed il ministro del culto vien considerato come un pubblico ufficiale. Anche in questo caso, comunque, gli effetti civili del matrimonio acattolico sono subordinati alla trascrizione dell’atto nei registri dello stato civile. Apriamo una breve parentesi. Ai cittadini italiani è consentito contrarre matrimonio all’estero, secondo le forme ivi stabilite, ma è necessario che ricorrano le condizioni dettate dal codice civile agli artt. 84 e ss. Per quanto riguarda gli stranieri, si ricorda che possono contrarre matrimonio in Italia, ma dovranno presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio. In considerazione dell’evoluzione dei costumi sociali, poi, in alcuni paesi stranieri è stata di recente introdotta la possibilità di matrimonio tra persone dello stesso sesso. Si è posta dunque la questione inerente la possibilità che tali unioni vengano riconosciute in Italia. Le prime pronunce da parte delle autorità competenti considerano tali matrimoni inesistenti, ovvero contrari all’ordine pubblico e, quindi, non è ammessa la possibilità che vengano trascritti.

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