Diritto di famiglia.

Diritti e doveri coniugali.

Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Il principio che presuppone un’uguaglianza assoluta e perfetta tra moglie e marito viene indicato all’art. 143 c.c. e riafferma quanto enunciato dall’art. 29 Cost.

Tale assoluta parità dei coniugi inerente i diritti ed i doveri non viene poi intaccata da alcune indicazioni normative che risultano parzialmente difformi, quale ad esempio la norma indicata all’art. 143 bis c.c. ove si impone l’aggiunta del cognome del marito al nome della moglie. Dunque nel matrimonio-rapporto rinveniamo l’insieme di diritti e doveri di natura personale e patrimoniale a cui i coniugi si vincolano reciprocamente. Gli obblighi derivanti dal matrimonio sono perciò: obbligo di fedeltà, obbligo di assistenza morale e materiale, obbligo di coabitazione, obbligo di collaborazione, obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli. In caso di violazione di tali obblighi non è indicata una specifica sanzione, ma è possibile ottenere una tutela a mezzo dell’addebitabilità della separazione. È infatti possibile richiedere al giudice di pronunciarsi in ordine all’addebito della separazione, chiaramente provando l’avvenuta violazione dei menzionati obblighi. A seguito di una pronuncia favorevole derivano poi alcuni effetti negativi, a carico di chi è indicato quale responsabile della violazione, tra cui l’impossibilità di succedere mortis causa all’altro coniuge. Un cenno, infine, al dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia. Agli artt. 143, 147 e 148 c.c. si stabilisce infatti che entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia, ed a mantenere, istruire ed educare i figli in proporzione delle rispettive sostanze ed in ragione della capacità di lavoro, professionale o casalingo.

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