Diritto di famiglia.

L'affidamento.

Si tratta di un istituto che prevede il semplice e temporaneo allontanamento del minore dalla famiglia di origine che, in quel dato momento, non è in grado di far fronte alle esigenze del fanciullo; in tal caso quindi il minore viene affidato ad un'altra famiglia.

Il presupposto fondamentale è dunque la temporanea impossibilità di offrire un ambiente familiare che possa risultare adeguato alla cura del minore. Sugli affidatari ricadrà poi l’obbligo di provvedere alla cura, al mantenimento ed all’educazione del minore, attenendosi alle indicazioni fornite dall’autorità affidante nell’esercizio della potestà. Decorso il tempo previsto per l’affidamento, cessate chiaramente le cause che avevano portato all’applicazione della relativa disciplina, si dispone la revoca dell’affidamento, se ed in quanto non sia più rispondente all’interesse del minore. Se la situazione di disagio dovesse protrarsi sino a divenire definitiva, allora non si ricorrerebbe all’affidamento, ma alla dichiarazione dello stato di abbandono e quindi all’adozione.

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