Diritto di famiglia.

L'adozione.

L’ordinamento prende in considerazione anche l’ipotesi in cui la famiglia biologica non sia in grado di provvedere alla crescita ed alla educazione del fanciullo, così prevedendo e disciplinando gli istituti dell’affidamento e dell’adozione.

Con l’affidamento si mira a fornire un ambiente familiare idoneo al minore che ne sia solo temporaneamente privo; con l’adozione, invece, si costituisce un rapporto di filiazione fra soggetti che non sono tuttavia legati da vincolo di sangue. Allo stato della vigente normativa, oggetto di alcune modifiche nel corso degli anni, è possibile individuare quattro distinti tipi di adozione:

1) Adozione piena o legittimante;

2) Adozione in casi particolari;

3) Adozione di persone maggiori d’età;

4) Adozione cd. Internazionale.

Volendo indicare in via più analitica le caratteristiche di ogni singolo modello, possiamo così definirle:
L’adozione piena, o legittimante, è quel rapporto di filiazione giuridica che si viene a creare tra soggetti non legati da vincoli di sangue, con interruzione di ogni legame dell’adottato con la propria famiglia di origine. In tal caso, quindi, l’adottato assume lo status di figlio legittimo dell’adottante da cui derivano i conseguenti diritti e doveri. Nonostante il minore perda ogni legame con la propria famiglia di origine, resteranno comunque invariati i divieti matrimoniali. Veniamo ai presupposti. Per quanto attiene gli adottanti: i coniugi devono essere sposati da almeno tre anni e non deve sussistere tra loro separazione, neppure di fatto; devono richiedere congiuntamente l’adozione; è necessario che vengano considerati moralmente e materialmente idonei ad istruire ed educare il minore; devono avere non meno di diciotto e non più di quarantacinque anni di differenza con l’adottato. Per quanto attiene poi i presupposti relativi all’adottato: il fanciullo deve essere minore di età; deve trovarsi in stato di abbandono e dichiarato dal tribunale in stato di adottabilità. Con l’adozione in casi particolari, invece, non si costituisce un rapporto di filiazione legittimo, ma si instaura un rapporto di filiazione adottiva che si aggiunge al precedente. Con questo strumento si mira quindi ad assicurare una assistenza morale e materiale al minore che ne sia sprovvisto o per il quale non vi sia una piena tutela. Le ipotesi, che prevedono la possibilità di usufruire di tale istituto, sono tassative (art. 44 L. ad.): nel caso in cui il minore sia orfano e l’adottante è un parente entro il sesto grado o un estraneo che ha stabilito con il minore un rapporto stabile e duraturo che sia precedente alla morte dei genitori; quando l’adottante sia il coniuge del genitore anche adottivo del minore; quando il minore abbia gravi handicap e sia orfano di entrambi i genitori; quando sia impossibile ricorrere all’affidamento preadottivo. Venendo poi all’adozione internazionale, possiamo indicarla come quell’ipotesi in cui gli adottanti abbiano nazionalità diversa dall’adottato. La disciplina inerente questo istituto è stata oggetto di profonde riforme e di sicuro rilievo appare la Covenzione dell’Aja del 29.05.1993 per la tutela dei bambini e la cooperazione nell’adozione internazionale, di cui anche l’Italia è firmataria. Con la Convenzione sono state individuate con accuratezza le condizioni affinché si possa procedere all’adozione internazionale: dichiarazione di adottabilità del minore da parte dell’autorità straniera, accertamento da parte della stessa autorità dell’impossibilità di procedere all’affidamento del minore nel suo stato di origine, svolgimento della necessaria attività di consulenza a beneficio dei soggetti il cui consenso è richiesto ai fini dell’adozione, attività di consulenza a beneficio del minore. L’Italia ha poi provveduto ad attribuire al tribunale per i minorenni il compito di svolgere le attività prettamente giudiziarie, ed alla Commissione per le adozioni internazionali i compiti di carattere amministrativo e di politica generale. È stato inoltre introdotto l’obbligo per aspiranti adottanti di rivolgersi agli enti autorizzati con il fine di eliminare il sistema del “fai da te†inerente il cd. commercio dei bambini. Il nuovo percorso procedurale da svolgersi potrà così essere distinto in tre fasi: 1) accertamento dei requisiti di idoneità in capo agli adottanti; 2) contatto tra l’ente autorizzato e Paese straniero, al fine di permettere alla coppia di incontrare il minore per procedere, secondo le modalità procedurali locali, all’adozione del minore stesso; 3) con l’ultima fase l’adozione diviene pienamente efficace in Italia. Infine, trattiamo dell’adozione dei maggiori d’età, istituto a mezzo del quale non sorge un rapporto di filiazione legittima, ma un rapporto di filiazione adottiva nei confronti del maggiorenne. L’intento è quello di costituire diritti ed obblighi soprattutto di natura successoria o assistenziale, nei confronti di chi non è più minore. Gli effetti che ne derivano:

1) assunzione del cognome dell’adottante da parte dell’adottato (che conserva il proprio di seguito a quello acquisito);

2) acquisto dei diritti successori da parte dell’adottato;

3) assunzione reciproca di obblighi agli alimenti; 4) conservazione dello status, dei diritti e degli obblighi dell’adottato nei confronti della famiglia di origine (non si instaurano rapporti di parentela con la famiglia dell’adottante e viceversa).

Per procedere a questa forma di adozione è necessario che: l’adottante abbia almeno 35 anni di età, una differenza di almeno 18 anni tra adottante ed adottato, l’adottante può anche non essere sposato, ma deve essere privo di discendenza legittima o legittimata (a tal riguardo è intervenuta la Corte Costituzionale sancendo l’incostituzionalità della disposizione nella parte in cui prevede l’impossibilità di procedere ad adozione da parte di chi abbia discendenti che siano maggiorenni e consenzienti a tale adozione).

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