Diritto di famiglia.

Affidamento condiviso.

Un cenno merita sicuramente la disciplina dell’affidamento condiviso. La normativa, di recente rielaborazione, prevede due forme di affidamento, quello ad entrambi i genitori e quello ad uno solo di essi.

Il modello dell’affidamento condiviso presuppone una completa partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all’educazione dei figli. Invero, i genitori dovrebbero partecipare anche in ragione di un accordo raggiunto, che abbia ad oggetto la cura dei figli, ma in ogni caso la possibilità di applicazione di tale modello non è esclusa in ipotesi di disaccordo. Il nuovo testo predisposto dal legislatore prevede poi che solo le decisioni di maggiore importanza dovranno necessariamente essere adottate in modo congiunto dai genitori (e in caso di disaccordo le decisioni saranno rimesse al giudice), intendendosi, chiaramente, le decisioni attinenti l’istruzione, l’educazione e la salute dei figli. Per quanto attiene poi le decisioni inerenti le questioni di ordinaria amministrazione, allora il giudice potrà stabilire che la potestà genitoriale venga esercitata separatamente.In presenza di un grave pregiudizio per i minori, qualora il giudice ritenga l’affidamento condiviso contrario all’interesse dei figli, verrà allora disposto l’affidamento ad uno solo dei genitori. Dobbiamo in tal caso discorrere di un’ipotesi residuale poiché il giudice dovrà inizialmente valutare la possibilità di applicare l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori. Proprio in considerazione dell’interesse del minore il giudice potrà allora disporre l’affidamento esclusivo, stabilendo altresì le modalità di esercizio della potestà genitoriale e distinguendo la posizione del genitore affidatario da quella dell’altro genitore.

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